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Legge 27/12/2006 n. 296

a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;

b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative". 1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione. 1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio. 1313. Per finalità di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. 1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1313, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998 n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero. 1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983 n. 185, é determinato nell'importo di 75 euro. 1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, é conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen. 1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, e successive modificazioni, é incrementato di non più di 65 unità. 1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari é istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

a) manutenzione degli immobili;

b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;

c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati. 1319. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità é fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia. 1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono:

a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;

b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata. 1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1318. 1322. La legge 28 luglio 2004 n. 193, é prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge é autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni, é ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. 1325. Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. 1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. 1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, é abrogato. 1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'ar ticolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e successive modificazioni, é incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo dì conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Colpo della guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa é istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione. 1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti é istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio. 1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, é istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione. 1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo, é autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007. 1334. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", la parola: "autorizzato" é sostituita dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate estere". 1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia italiana" sono inserite le seguenti: "; la società é altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell' attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia". 1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle seguenti: ", nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e". 1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attività," sono inserite le seguenti: "nonché quelle connesse o strumentali" e le parole: "nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati" sono soppresse. 1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonché con enti od imprese esteri e organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la società può altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore". 1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l'eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993 n. 432, e successive modificazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile, é ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. 1340. Le disponibilità rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, ed all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 156, quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge. 1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, é autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 1342. É autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma. 1343. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, le parole: "si é verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "é stata realizzata la condotta produttiva di danno". 1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009". 1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata é istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate. 1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi. 1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, é integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008. 1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dopo il comma 294, é inserito il seguente: "294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri". 1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto- legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277. 1350. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino é da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, 11.277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprietà dei beni immobili già dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria. 1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, é aggiunto il seguente comma: "3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000". 1352. Per l'attività della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006 n. 21, e finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, é autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. 1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978 n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988 n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione é rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera della legge 5 agosto 1978 n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999 n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera

 

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